Pisa, Via della Scuola 1
+39 050 542786
foggiamerico@gmail.com

Nullità fideiussioni e decadenza ex art. 1957 c.c.

Nullità fideiussioni e decadenza ex art. 1957 c.c.

Applicabilità della decadenza sia alle fideiussioni che ai contratti autonomi di garanzia.

Come noto, la Banca d’Italia – avente le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2006) –, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 ha dichiarato la contrarietà dello schema contrattuale ABI (elaborato nel 2003) – contenente quelle clausole cosiddette di “sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all’art. 1957 c.c.” – all’art. 2 della legge n. 287/1990. 

La giurisprudenza di legittimità e di merito si è fino ad oggi divisa fra chi ritiene che tali nullità investano l’intero contratto e chi invece lo limita alle sole clausole in questione.

In entrambi i casi assai rilevante è il disposto di cui all’art. 1957 c.c. per il quale: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

Infatti, alla declaratoria di nullità dell’intero contratto o, comunque, di detta clausola (anche in relazione agli artt. 33, commi 1 e 2, lett. t, del Codice del Consumo), consegue la necessità che l’Istituto di Credito dia prova, a pena di decadenza, di essersi tutelato giudizialmente nei confronti del debitore e/o del fideiussore entro il termine di cui sopra (cfr. Tribunale di Padova, 29.1.2019; Tribunale di Firenze, 7.11.2019; ABF, Collegio di Milano, 4.7.2019; Tribunale di Firenze, 11.12.2019; Tribunale di Catania, 13.12.2019).

Al riguardo non è, infatti, sufficiente una diffida o, comunque, una istanza stragiudiziale, e ciò anche ove ci si trovi al cospetto di un contratto autonomo di garanzia (che per essere qualificato tale deve contenere sia la previsione dell’obbligo di pagamento a prima richiesta che quella della rinuncia alle eccezioni) e non di una fideiussione.

Sul punto significativa la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1856 del 12.6.2019, secondo la quale “Il predetto arresto giurisprudenziale” (ovvero quello volto a ritenere, invece, in presenza di contratto autonomo di garanzia, sufficiente una istanza stragiudiziale per interrompere il termine di cui all’art. 1957 c.c. – cfr. Cass. n. 22346/2017) “non tiene volutamente in considerazione – come del resto affermato dallo stesso Collegio – della storica interpretazione del termine istanze di cui all’art. 1957 cc – costantemente inteso come azione giudiziaria – ritenendo sufficiente la proposizione di mere richieste stragiudiziali di adempimento entro il termine di sei mesi. Inoltre, in modo del tutto arbitrario, reputa applicabile solo la prima parte della norma, omettendo di considerare che l’art. 1957 cc non solo prevede che il creditore coltivi le proprie istanze ma, altresì, che le continui: attività quest’ultima che malamente si concilia con quella di avanzare mere richieste, solleciti di pagamento o atti di messa in mora(se davvero il termine istanze dovesse essere in tal modo interpretato), ma che invece ben si coniuga con l’attività giudiziale che, secondo l’interpretazione tradizionale del precetto codicistico, è imposta al creditore per evitare la decadenza. A parte le incongruenze appena evidenziate nel principio appena richiamato, si ritiene che non vi sia alcuna incompatibilità e/o contraddizione tra la clausola del pagamento a semplice o prima richiesta inserita nella polizza fideiussoria e il disposto di cui all’art. 1957 cc richiamato dai contraenti nel medesimo contratto, neppure secondo l’esegesi tradizionale e rigorosa applicata dalla giurisprudenza di legittimità a tale norma. Invero, la clausola a semplice richiesta(o a prima chiesta), unitamente a quella senza opporre eccezioni, possiede l’attitudine a rendere il contratto stipulato tra le parti funzionalmente indirizzato a fornire al soggetto garantito l’indennizzo pattuito a fronte dell’inadempimento da parte del debitore principale, precludendo al garante di avanzare qualsiasi eccezione rispetto al rapporto di valuta. La autonomizzazione dei rapporti tra garante e garantito da una parte, e tra debitore e garantito dall’altra, è pertanto piena sotto il profilo dell’assenza di accessorietà, tanto che il garante non avrà alcuna diritto di attingere a vicende e fatti intercorsi tra garante e debitore per paralizzare la semplice richiesta avanzata da garante. In altri termini, l’art. 1957 cc, nel caso in questione, non riverbera alcun effetto sulla divisata autonomia dei rapporti, ma incide esclusivamente sulle modalità di azione del creditore garantito, imponendogli un onere di agire giudizialmente contro il debitore quale presupposto per l’escussione della polizza che continuerà – malgrado il richiamo alla norma codicistica, e una volta assolto dal garantito tale onere – ad essere contratto autonomo qualificato dalla possibilità per il garantito di escutere la polizza a semplice richiesta: intesa, tale ultima locuzione, come preclusione per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto di valuta. Onere di azione che potrà anche essere contestuale alla richiesta di escussione della polizza, essendo sufficiente, secondo il programma negoziale voluto dai contraenti, che il garantito si attivi ‘anche’ nei confronti del debitore. In siffatto contesto, allora, sebbene la norma di cui all’art. 1957 cc sia considerata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza come espressione della accessorietà della fideiussione rispetto al rapporto garantito, qualora apposta ad un contratto autonomo di garanzia non ne snatura la causa – quella di garantire il beneficiario in modo incondizionato a fronte dell’inadempimento del debitore e di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno – e non appare con esso incompatibile. Suffraga tale interpretazione la norma di cui all’art. 2956 cc che implicitamente prevede per le parti, nella loro autonomia negoziale, la facoltà di stabilire termini di decadenze convenzionali purché non rendano eccessivamente difficile per il creditore l’esercizio del diritto: evenienza riscontrabile nel caso in questione ove i contraenti, derogando volutamente alle Condizioni Generali di Assicurazione, richiamarono appunto il primo comma dell’art. 1957 cc”.

°°°

Vuoi informazioni o una consulenza, CLICCA QUI. Ti risponderemo entro 24 ore.

Foto di Andrea Piacquadio

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avvocato diritto bancario Pisa - Studio Legale Foggia-Americo
Panoramica privacy

Privacy policy di Ferragina & Parisi – Studio legale tributario

Perché questo avviso

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali dei visitatori e dei clienti che lo consultano.

Si tratta di un’informativa che è resaai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 a coloro che interagiscono con i servizi web di Ferragina & Parisi – Studio legale tributario accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: https://www.fplex.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Ferragina & Parisi – Studio legale tributario.

L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

Il “Titolare” del trattamento

A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

Il “titolare” del loro trattamento è l’avv. Edoardo Ferragina con domicilio professionale in Roma piazza del Risorgimento n. 14, P.IVA: 02368060790.

Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Roma e sono curati solo da personale tecnico di Ferragina & Parisi – Studio legale tributario.

Tipi di dati trattati

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Modalità di trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la limitazione o l’aggiornamento, la cancellazione, l’opposizione al loro trattamento oppure la rettificazione ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Le richieste vanno rivolte a Ferragina & Parisi – Studio legale tributario a mezzo email all’indirizzo: studio@fplex.it ovvero a mezzo raccomandata con a/r presso la sede di Catanzaro.

Privacy Policy for Ferragina & Parisi – Studio legale tributario

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at studio@fplex.it.

At https://www.fplex.it we consider the privacy of our visitors to be extremely important. This privacy policy document describes in detail the types of personal information is collected and recorded by https://www.fplex.it and how we use it.

Log Files
Like many other Web sites, https://www.fplex.it makes use of log files. These files merely logs visitors to the site – usually a standard procedure for hosting companies and a part of hosting services’s analytics. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. This information is used to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
https://www.fplex.it uses cookies to store information about visitors’ preferences, to record user-specific information on which pages the site visitor accesses or visits, and to personalize or customize our web page content based upon visitors’ browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

→ Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on https://www.fplex.it.
→ Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to our site’s visitors based upon their visit to https://www.fplex.it and other sites on the Internet.
→ Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Third Party Privacy Policies

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. https://www.fplex.it’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites. You may find a comprehensive listing of these privacy policies and their links here: Privacy Policy Links.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?

Children’s Information
We believe it is important to provide added protection for children online. We encourage parents and guardians to spend time online with their children to observe, participate in and/or monitor and guide their online activity. https://www.fplex.it does not knowingly collect any personally identifiable information from children under the age of 13. If a parent or guardian believes that https://www.fplex.it has in its database the personally-identifiable information of a child under the age of 13, please contact us immediately (using the contact in the first paragraph) and we will use our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only
This privacy policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website and regarding information shared and/or collected there. This policy does not apply to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent
By using our website, you hereby consent to our privacy policy and agree to its terms.

 

Update
This Privacy Policy was last updated on: Sunday, December 17th, 2017.
Should we update, amend or make any changes to our privacy policy, those changes will be posted here.