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Opposizione a ingiunzione: il credito della Banca passa da euro 75.000,00 ad euro 8.000,00

Opposizione a ingiunzione: il credito della Banca passa da euro 75.000,00 ad euro 8.000,00

Decreto ingiuntivo revocato.

Ci sono voluti ben 9 anni (cfr. sentenza del Tribunale di Pisa n. 713 del 26.5.2022) per determinare quale fosse il reale credito dell’Istituto di Credito, ovvero grandemente inferiore a quello che aveva azionato.

La Banca, come da subito contestato, non aveva prodotto tutta la serie degli estratti di conto corrente dall’accensione alla sua chiusura e ciò aveva determinato, come da noi richiesto, una integrazione della consulenza tecnica precedentemente espletata, che ha consentito di acclarare come il credito della stessa Banca fosse di euro 8.000,00 e non di euro 75.000,00 come, invece, aveva richiesto ed ottenuto col decreto ingiuntivo emesso a suo tempo dal Tribunale di Pisa (ed oggetto della nostra opposizione).

Ed infatti al riguardo il Giudice, con la sentenza suindicata, ha rilevato che: Proprio con riferimento alla domanda di pagamento, si osserva che in tema di contenzioso relativamente a un contratto di conto corrente, la banca che agisce al fine di ottenere l’adempimento del proprio credito deve, secondo i principi comuni, fornirne la prova attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura. Più specificatamente su tale tema la Cassazione ha chiarito che “quando ad agire sia la banca, per dimostrare l’entità del proprio credito, essa ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, non potendo invocare l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Pertanto, qualora la banca non esibisca tutti gli estratti conto, la domanda andrà rigettata, mentre qualora depositi gli estratti a partire da una data successiva all’apertura del rapporto, per il calcolo del dovuto dovrà partirsi dal saldo zero, ove il primo estratto sia in passivo, e dal saldo contabile se positivo” (Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017)”.

Da qui la revoca del decreto ingiuntivo ponendo a carico della nostra cliente il reale – minimo – importo effettivamente dovuto.

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Foto di Pixabay 

 

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