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Per la prova della cessione del credito occorre il contratto: la sentenza del Tribunale di Pisa

Per la prova della cessione del credito occorre il contratto: la sentenza del Tribunale di Pisa

Due fideiussori, destinatari di una ingiunzione di pagamento per oltre euro 450.000, si sono rivolti al nostro studio per ottenere tutela.

Contro l’ingiunzione abbiamo promosso opposizione e contestato, nel corso del procedimento, la carenza di legittimazione di una società cessionaria di tale (asserito) credito che era intervenuta in giudizio.

Il Tribunale di Pisa, con recentissima sentenza, ha accolto la nostra tesi, rilevando quanto segue: “Nel caso di specie, la società intervenuta ai sensi dell’art. 111 c.p.c. in data 4.3.2020, ha prodotto soltanto l’avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 5 dell’11.1.2020 (doc. 1 della società intervenuta), senza tuttavia dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione.

La giurisprudenza è ormai granitica nell’affermare che la società cessionaria di crediti bancari, qualora il resistente (nel nostro caso gli opponenti) non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione del proprio credito, ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione (Cass. civ., 6.9.2021, n. 24047; cfr. già citata Cass. 5.11.2020, n. 24798).

Vero che, come sostenuto dalla difesa della società cessionaria, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad aver agevolato la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti o all’annotazione nei registri, ai sensi dell’art. 58 del T.U.B. ed infatti “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (Cass. civ., 16.4.2021, n. 10200).

Nondimeno, pur considerato il carattere agevolativo dell’art. 58 T.U.B., la pubblicazione in G.U. ha, di fatto, la funzione di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c. e, quindi, l’opponibilità nei confronti dello stesso; la pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta.

Si deve concludere, pertanto, che l’adempimento della pubblicazione sulla G.U. dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 T.U.B., individuati solo in via generica e per categorie, non è di per sé idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa; quindi, il cessionario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito in detta operazione, e deve farlo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., 22.2.2022, n. 5857; cfr. anche Trib. di Firenze, 5.12.2022, n. 2401; Trib. di Prato, 12.1.2023, n. 34), non essendo sufficiente la semplice allegazione della pubblicazione in G.U. 

Tanto è sufficiente a determinare l’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione nei confronti della società cessionaria, dato che – non avendo la stessa provveduto a produrre il contratto di cessione in blocco dei crediti e non essendo possibile individuare senza incertezza il rapporto di credito ceduto oggetto di causa – non ha assolto all’onere probatorio; ne deriva l’impossibilità, per la cessionaria, di prendere parte, quale terza intervenuta, al presente giudizio, non avendo dimostrato di essere effettivamente titolare del diritto di credito azionato dalla cedente in sede monitoria”.

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