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Pignoramento illegittimo: col contratto di mutuo la Banca non poteva agire

Pignoramento illegittimo: col contratto di mutuo la Banca non poteva agire

Ci sono voluti 5 anni ma alla fine è stato accertato dal Giudice del merito, come avevamo con forza sostenuto, che la Banca avesse illegittimamente dato corso al pignoramento immobiliare senza un valido titolo esecutivo. Infatti, si trattava di un contratto di mutuo cosiddetto “condizionato” per il quale l’Istituto di Credito non poteva procedere direttamente – come invece aveva fatto – alla notifica di precetto e poi pignoramento, ma necessariamente prima richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo. Ciò in quanto la disponibilità della somma mutuata in capo al mutuatario non era affatto contestuale all’atto notarile ma subordinata all’avverarsi di una serie di condizioni, con conseguente differimento del momento della consegna del denaro e, di riflesso, del perfezionamento del contratto.

Il Tribunale di Pisa, quindi, con sentenza del 12 agosto 2024, nel richiamare anche le recenti statuizioni in merito della Suprema Corte di Cassazione, ha così dichiarato l’“inefficacia del mutuo fondiario a Rogito … del …, Rep. n. …, Racc. n. …, a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art.474 c.p.c.”.

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