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Poste passive indebite: dopo 12 anni ottiene giustizia

Poste passive indebite: dopo 12 anni ottiene giustizia

Banca condannata a pagare al cliente 30.000,00 euro.

Sono stati necessari 12 anni durante i quali la giurisprudenza in materia è più volte cambiata e così si è imposto il necessario ricorso a diverse integrazioni peritali, fino all’ultima di pochi mesi fa che ha riconosciuto l’illegittima applicazione da parte di un Istituto di Credito di interessi anatocistici (anche se la Banca si era adeguata alla delibera CICR 2000) e commissioni di massimo scoperto sul conto corrente per circa euro 30.000,00.

Tutto era iniziato nel 2009 quando avevamo dato impulso alla causa avanti al Tribunale di Pisa contro un noto Istituto di Credito che non aveva inteso riconoscere il proprio illegittimo modus operandi sul conto corrente del cliente e resistito in giudizio.

Complice, come detto, il continuo mutare della giurisprudenza ma anche il succedersi di diversi giudici nel procedimento, finalmente la causa ha visto la luce con l’accoglimento della domanda formulata per conto del nostro assistito.

In particolare il Giudice estensore del Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1489 del 15 novembre 2021, conformemente ai nostri rilievi, ha dato atto che L’istituto di credito, sin dal gennaio 2000 si è adeguato alla delibera CICR del 09/02/2000 (circostanza provata dalla documentazione in atti), ma si è limitato a darne comunicazione al correntista, come ammesso da entrambe le parti. Viceversa, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizioni di reciprocità dopo tale data, occorre, ove la previsione sia peggiorativa delle condizioni precedentemente concordate, che vi sia una necessaria pattuizione negoziale espressa fra l’istituto di credito ed il cliente. Nel caso di specie, essendo nulle le clausole anatocistiche applicate al contratto di conto corrente per il periodo antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR, l’adeguamento della banca avrebbe dovuto essere oggetto di apposita negoziazione fra le parti, che invece è mancata. La pratica anatocistica è quindi da considerarsi illegittima anche per il periodo successivo alla Delibera CICR e gli interessi passivi da essa derivanti vanno espunti dal rapporto dare/avere fra le parti, secondo il conteggio effettuato nell’integrazione di CTU disposta con ordinanza del 27/10/2020”. E sulla commissione di massimo scoperto che “Sono inoltre fondate le censure relative all’applicazione delle commissioni di massimo scoperto: da un lato, il contratto non indica espressamente su quale somma debbano calcolarsi le commissioni in argomento, con conseguente nullità della clausola con la quale sono state pattuite ex art. 1346 cc, per indeterminatezza; dall’altro la consulenza tecnica ha accertato che le commissioni applicate sono state calcolate sulla somma massima utilizzata (intrafido o extrafido) dal cliente. Nel caso di specie sussiste una discrasia fra il servizio prestato dalla banca e la metodologia di calcolo della Commissione: le CMS, così calcolate dalla Banca, hanno determinato una duplicazione dei costi dell’utilizzo della somma affidata – servizio già remunerato dagli interessi passivi. E’ quindi anche illegittima la commissione di massimo scoperto”.

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Foto di Kampus Production

 

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