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Rapporti di conto corrente accesi precedentemente all’entrata in vigore della Delibera CICR 2000

Rapporti di conto corrente accesi precedentemente all’entrata in vigore della Delibera CICR 2000

Necessità di nuova pattuizione contrattuale.

In una controversia bancaria da molti anni in corso per un rapporto di conto corrente ante 2000 abbiamo da sempre sostenuto che la nota delibera CICR 2000 non avesse affatto sanato l’anatocismo praticato e ciò in difetto di una nuova pattuizione contrattuale. Motivo per il quale abbiamo reiterato più volte la richiesta di una CTU anche sul punto.

La nostra perseveranza ci ha dato ragione. 

Infatti, con provvedimento 27.10.2020, il GI del Tribunale di Pisa, Dott.ssa Laura Pastacaldi, ha disposto un supplemento peritale rilevando quanto appresso.

“Visto l’art. 7, Delib. CICR 9/2/2000, comma 2: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”, mentre secondo il comma 3: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”;

ritenuto che, secondo la più recente giurisprudenza di merito, adesso confermata anche dalla Suprema Corte, l’applicazione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, dopo l’entrata in vigore della Delib. Cicr 9/2/2000, non può considerarsi sic et simpliciter un miglioramento delle condizioni contrattuali in punto di applicazione degli interessi, poiché il raffronto deve tenere conto della eventuale nullità delle precedenti pattuizioni (che comporta la non applicazione di interessi);

ritenuto infatti che la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità per interessi passivi ed attivi è certamente peggiorativa rispetto alla mancata applicazione di interessi;

ritenuto inoltre che la banca non possa esercitare lo ius variandi unilaterale di una clausola nulla, essendo invece necessaria una nuova pattuizione, come espressamente previsto nella citata delibera, al comma 3;

ritenuto che nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità sia peggiorativa, atteso che in precedenza va riconosciuta la nullità della pattuizione degli interessi per violazione dell’art. 1283 cc;

ritenuto che occorresse una pattuizione degli interessi – che invece non c’è stata; ritenuto che debba quindi essere nuovamente aggiornato il conteggio del ctu …”.

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Foto di energepic.com

 

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