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Revocato il decreto ingiuntivo della Banca

Revocato il decreto ingiuntivo della Banca

Il rapporto è nullo.

Sono stati necessari 8 anni, ma alla fine il nostro assistito ha ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo della Banca stante numerose poste passive indebite con la conseguente rideterminazione dell’effettivo modesto saldo del rapporto.

Il Giudice del Tribunale di Pisa (Dott.ssa Beconi) con sentenza n. 958 del 30.10.2020, infatti, nel riscontrare la fondatezza delle nostre censure, ha così rilevato:

“Non risultano validamente pattuite le condizioni economiche del contratto di conto corrente quanto all’applicazione di interessi ultralegali, cms, commissioni e spese sia quanto al primo contratto aperto nel 1995, del quale manca la pattuizione delle condizioni economiche, sia quanto al successivo iniziato nel 2004, del quale manca del tutto la convenzione e sono presenti solo i documenti di sintesi; inoltre deve essere dichiarata la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione degli interessi.

Sotto il primo profilo va osservato che l’art. 117 comma 1 TUB impone di stipulare i contratti bancari per iscritto e non sono ammesse forme equipollenti e che ai sensi dell’art. 1284 comma 3 cc, la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta per la sua validità (Cass. 3017/2014); non vale a superare la nullità della clausola l’invio degli estratti conto pur in assenza di contestazione, perchè l’unilaterale comunicazione del tasso di interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto come richiesto dall’art. 1284 cc.

Quanto al secondo profilo, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e successivamente al 2000 della pari periodicità di capitalizzazione, va osservato che in conformità a consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente implicanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono affette da nullità – rilevabile anche d’ufficio ex art. 1421 c.c. – qualora siano inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. (30.06.2000) – quale risulta essere il conto corrente per cui è controversia – in quanto fondate su un mero uso negoziale inidoneo a derogare al disposto imperativo di cui all’art. 1283 c.c.; una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), “gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna” (cfr. Cass. S.UU. n. 24418/2010, conf. Sentenza n. 958/2020 pubbl. il 30/10/2020 RG n. 2954/2013 Repert. n. 1552/2020 del 30/10/2020 Sentenza n. 958/2020 pubbl. il 30/10/2020 Cass. 3649/2012); né può ritenersi sanata la clausola con la previsione della pari periodicità successivamente alla Delibera CICR: siffatta facoltà di adeguamento era stata stabilita dall’art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 342/1999 (che aveva demandato alla determinazione del C.I.C.R. i criteri e le modalità a tal fine occorrenti), disposizione legislativa che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con la sentenza n. 425/2000. In altri termini, a seguito della sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l’art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 342/1999, che costituiva il fondamento legittimante la disciplina transitoria posta dall’art. 7 della delibera C.I.C.R.; ragion per cui tale ultima previsione, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma di rango legislativo non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità ed efficacia (cfr. Trib. Mondovì, 17.02.2009, Trib. Piacenza 27.10.2014, Trib. Massa, 12.10.2012). Oltre a ciò, la mera comunicazione nell’estratto conto dell’applicazione della pari periodicità di calcolo degli interessi debitori e creditori non può essere considerata equivalente alla necessaria stipula della clausola.

Di conseguenza il saldo finale del rapporto va ricalcolato escludendo tutti gli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e valute diverse dalle date delle operazioni. Il ctu ha provveduto a determinare l’esatto dare-avere tra le parti in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto (spese istruttoria fido e spesa revisione fido) …”.

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