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Revocato il decreto ingiuntivo della Banca per oltre euro 30.000

Revocato il decreto ingiuntivo della Banca per oltre euro 30.000

La Banca non ha provato il suo asserito credito.

Dal Tribunale di Pisa una nota lieta dopo 8 anni di giudizio.

Tutto inizia del 2013 quando la Banca di Pisa e Fornacette, sulla scorta di un saldo di un conto corrente ha notificato ad una nostra assistita ingiunzione di pagamento (provvisoriamente esecutiva) emessa dal Tribunale di Pisa.

Contro il suindicato decreto abbiamo proposto tempestiva opposizione lamentando, in primis, la violazione dell’art. 50 TUB ed in secundis, il difetto di prova in ordine al preteso credito azionato e quindi la nullità della clausola di applicazione dell’interesse anatocistico, la nullità della cms per indeterminatezza, l’illegittima applicazione del “gioco delle valute”, e la violazione della legge n. 108/1996.

Disposta dal Giudice, in accoglimento della nostra richiesta, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è stato da noi ribadito il difetto di prova in capo all’opponente dell’asserito credito azionato, stante l’assenza in giudizio degli estratti conto ordinari e scalari del rapporto. Del resto sul punto la giurisprudenza è pacifica nello stabilire che, “Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest’ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo” (cfr. Cass. 9365/2018) e secondo cui “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. 23313/2018).

E la nostra difesa è stata condivisa dal Giudice nella persona della Dott.ssa Paola Arnaldi che, con sentenza n. 915 del 6.7.2021, ha rilevato che “La mancata produzione degli estratti conto ordinari e scalari – e per il vero non ne è stato dimesso alcuno – si riverbera quindi nel senso della mancata radicale dimostrazione da parte convenuta del credito e del suo ammontare e d’altra parte è stata espressamente contestata in atto di opposizione la mancanza di prova in merito all’importo azionato col D.I. (cfr. pag. 1, punto 1, di tale atto titolato “VIOLAZIONE DELL’ART. 50 DEL TUB”). Non può, quindi, essere riconosciuto sussistente alcunché a credito della convenuta, per i titoli già azionati in sede monitoria, sìcche l’opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato (conf. Tribunale Torino sez. VI, sent. n. 1670 del 23/3/ 2016; Cass. civ., sez. I, sent. n. 21466 del 19/09/2013; Tribunale di Milano, sez. VIII, sent. n. 3185 del 5/3/2013)”.

Da qui l’accoglimento dell’opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna della Banca al pagamento delle spese di lite.

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Foto di cottonbro studio

 

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