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Ribaltata la sentenza del giudice di primo grado in appello: la cliente ha diritto al pagamento di poste passive illegittime sul conto corrente

Ribaltata la sentenza del giudice di primo grado in appello: la cliente ha diritto al pagamento di poste passive illegittime sul conto corrente

Condannato il Credit Agricole al pagamento di euro 16.697,06 oltre accessori di legge.

Ribaltata in appello la sentenza del Tribunale di Pisa- Sez. distaccata di Pontedera che aveva negato il risarcimento per illegittime poste anatocistiche sul c.c. alla cliente, pur dichiarando la nullità di tale contratto.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1296 del 29 maggio 2019, in accoglimento dell’appello spiegato alla sentenza del Tribunale di Pisa-Sez. distaccata di Pontedera, ha condannato la “Cassa di Risparmio di San Miniato spa” (ora Credit Agricole) “al pagamento … della somma di Euro 16.697,06 oltre interessi come per legge dalla data della domanda al pagamento” ed alle spese legali di primo e secondo grado”.

Secondo il giudice di secondo grado, la contestata nullità del contratto di c.c. “riguarda, per i contratti anteriori alla delibera CICR del 2000” – come quello di specie – “non soltanto il sistema di capitalizzazione trimestrale, ma qualsiasi altra e diversa periodicità convenzionalmente stabilita dalle parti come confermato anche da Cassazione, sezione I, n. 17150 del 2016, secondo la quale, una volta dichiarata la nullità della clausola negoziale di capitalizzazione trimestrale, contrastante con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c. c., in un contratto anteriore al 22 aprile 2000, gli interessi a debito del cliente non possono essere calcolati secondo una capitalizzazione annuale, ma devono essere depurati da ogni capitalizzazione”.

Del resto, “la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale (non contestata peraltro nelle forme di rito da parte appellata) dichiarata dal Tribunale comporta l’accoglimento della domanda restitutoria proposta dall’appellante, non prescritta, come deduce parte appellata, per quanto rilevato dal primo Giudice la cui statuizione, sul punto, è divenuta cosa giudicata”.

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