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STOP all’ingiunzione della cessionaria del credito: dichiarata l’incompetenza per valore del Giudice

STOP all’ingiunzione della cessionaria del credito: dichiarata l’incompetenza per valore del Giudice

Il Giudice di Pace di Pisa, su richiesta di una cessionaria di un credito di una Banca, aveva emesso un decreto ingiuntivo contro un nostro assistito.

Nell’opposizione introdotta avanti al Giudice di Pace avevamo anzitutto eccepito che tale Giudice non fosse competente per valore in quanto l’importo richiesto dalla ricorrente col ricorso per ingiunzione, tenendo conto degli interessi – e comunque senza la clausola contenitiva di competenza -, superava l’allora limite di importo previsto (ovvero euro 5.000,00 poi portato con la riforma Cartabia ad euro 10.000,00) e, pertanto, si imponeva la nullità del decreto ingiuntivo e la condanna della cessionaria alle spese di causa.

Il Magistrato, nel ritenere assorbente tale eccezione e, quindi, senza entrare nel merito dell’opposizione, con sentenza del 22 luglio 2024 ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla opposizione a favore del Tribunale di Pisa, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’ingiungente alle spese del procedimento. Al contempo ha assegnato alla cessionaria “il termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente Sentenza per riassumere la causa davanti al Giudice dichiarato competente”.

Al riguardo il Giudice ha in effetti rilevato che “la domanda avanzata dalla convenuta opposta in sede monitoria esorbita dalla competenza per valore del Giudice di Pace poiché all’importo capitale devono essere aggiunti, come richiesto nel ricorso dall’ingiungente, gli interessi convenzionali maturati sin dalla intervenuta cessione del credito, ossia dall’anno 2020, con il conseguente superamento della soglia dei 5.000,00 euro di competenza di questo giudice. La mancanza di una clausola contenitiva della competenza e la mancanza della precisazione della applicazione degli interessi a decorrere dalla domanda, rendono impossibile contenere la competenza nei limiti della competenza per valore del giudice adito, essendo, come detto, necessario sommare al capitale anche gli interessi maturati dalla cessione intervenuta nell’anno 2020 sino al deposito della domanda monitoria, ossia l’anno 2023, interessi che, anche a voler valutare l’ipotesi più favorevole al debitore, ammontano, come allegato dagli stessi opponenti, ad oltre mille euro, portando così l’ammontare della domanda a € 5.453,77. Si deve aggiungere a tutto ciò, sia che la parte opposta non ha assunto nessuna posizione nella propria comparsa di costituzione rispetto a tale eccezione, sia che il ricorso per ingiunzione è stato depositato presso questo ufficio in data 16.1.2023 e dunque prima della entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia che ha innalzato il limite della competenza per valore del Giudice di Pace portandola da € 5.000,00 a € 10.000,00”.

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Foto di xb100 su Freepik 

 

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