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Superato il limite di finanziabilità: la Banca non può procedere col pignoramento

Superato il limite di finanziabilità: la Banca non può procedere col pignoramento

Sospesa l’efficacia esecutiva del titolo.

Un cliente aveva ricevuto la notifica di un atto di precetto col quale la Banca gli intimava il pagamento di circa 40.000,00 euro per il residuo di un contratto di mutuo, asseritamente non onorato.

Abbiamo da subito esaminato, anche avvalendoci della nostra consulente tecnica, le criticità di tale finanziamento. Da tale disamina sono emersi diversi aspetti da sollevare, tra i quali il superamento del limite di finanziabilità. Infatti, sulla scorta di una perizia effettuata tenendo conto dei valori OMI e dei prezzi di mercato dell’epoca della stipula del mutuo, è emerso l’inequivocabile finanziamento di una somma ben superiore all’80% previsto come per legge. Da qui la nostra opposizione al precetto con contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato onde evitare il pignoramento da parte dell’Istituto di Credito.

Ai rilievi mossi sul punto dalla Banca che ha messo in discussione la valenza dei criteri OMI e comunque della nostra perizia, abbiamo puntualmente replicato, come alle altre osservazioni dalla stessa formulate. Ed il Giudice del Tribunale di Pisa, Dott. Daniele Mercadante, con ordinanza 31.5.2022, ha accolto la nostra tesi, provvedendo alla sospensione richiesta, rilevando che: “Considerato che deve ritenersi che i parametri utilizzati dall’Attore nell’argomentare il lamentato superamento del limite di finanziabilità in relazione al mutuo fondiario ipotecario, traendosi da fonti pubblicamente consultabili e di ampia diffusione, costituiscano un fondamento sufficiente a ritenere la doglianza fornita di fumus boni iuris;

Considerato che l’eccezione relativa alla mancata corrispondenza del prezzo reale dell’immobile a quello dichiarato nell’atto pubblico appare priva di fondamento, in quanto in primo luogo è stata articolata come
osservazione su comportamenti generalizzati, e in quanto la banca, quale finanziatrice dell’acquisto, sarebbe stata nella migliore situazione onde accertarsi di tale circostanza prima della stipula del contratto, fornendo in tal modo elementi per ritenere sia l’atto, sia le stime dell’OMI, non
corrette;
Considerato che l’elemento di periculum evidenziato dall’Attore non appare essere stato contestato nella sua sussistenza e deve ritenersi di sufficiente gravità ai fini che qui occupano”.

Un sospiro di sollievo per il nostro assistito che peraltro nel tempo è riuscito a regolare il capitale mutuato e già buona parte degli interessi.

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Foto di Pixabay 

 

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